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1.9 Quali sono i materiali da costruzione che possono emettere radiazione gamma e rientrano nel campo della radioprotezione (Titolo V del D.Lgs. 101/20)?

Questo aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano.

Si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato che rientrano nel campo di applicazione della legge sulla radioprotezione poiché possono emettere radiazione gamma;

Questa normativa va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione in relazione alla marcatura per la stesura della dichiarazione di prestazione.

Sono adempimenti che coinvolgono il fabbricante, il mandatario, il distributore e l’importatore. Per tale situazione di esposizione esistente, il nuovo decreto fissa un livello di riferimento pari ad 1 mSv/anno

I materiali sono elencati nell’allegato II al D.Lgs.101/20 e di seguito riportati:

  1. Materiali naturali

    1. Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi)

    2. Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:

  • Granitoidi
  • Porfidi
  • Tufo
  • Pozzolana
  • Lava

2. Derivati dalle sabbie zirconifere

Materiali che incorporano residui delle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:

  • Ceneri volanti
  • Fosfogesso
  • Scorie di fosforo, stagno, rame
  • Fanghi rossi residui della produzione dell’alluminio
  • Residui della produzione dell’acciaio

Per questi materiali che rientrano nell’elenco di cui all’allegato II del D.Lgs. 101/20, è necessario effettuare - prima dell'immissione sul mercato-una misura delle concentrazioni di attività di Ra-226, Th-232 e K-40, avvalendosi di organismi riconosciuti, i cui requisiti minimi sono riportati al comma 5 dell’allegato II del D.Lgs. 101/20.

Tali valori di concentrazione di attività sono necessari alla stima dell’ “Indice di concentrazione di attività – Indice I” (foglio di calcolo per Indice di concentrazione di attività – Indice I disponibile sul Portale Agenti Fisici - sezione Radiazioni Ionizzanti naturali - metodiche di valutazione del rischio).

Se il valore dell’indice di concentrazione di attività è pari o minore di 1, il materiale in esame può essere utilizzato come materiale da costruzione (quindi in grandi quantità) senza che il livello di riferimento sia superato.

Se il valore dell’indice I risultasse superiore a 1, è necessaria una valutazione accurata del possibile contributo in termini di dose efficace, tenuto conto delle caratteristiche del materiale in termini di spessore e densità.

Nei casi in cui il materiale è suscettibile di dare una dose superiore a 1 mSv/anno, tale materiale non può essere utilizzato per l’edilizia civile (materiale da costruzione di abitazioni e di edifici) ma per scopi diversi, che vanno previsti nei codici e nei regolamenti edilizi.

La norma di radioprotezione è molto complessa e articolata, (anche ricca di molte eccezioni). In questa nota di sintesi è impossibile riportare tutti i dettagli, per cui si rimanda ad un’attenta lettura del Capo IV del D.Lgs. 101/20.

Ulteriori dettagli in merito agli organismi di misura, alle autorità a cui la documentazione va trasmessa/notificata, alle procedure autorizzative e ulteriori approfondimenti saranno disponibili sul Portale Agenti Fisici

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