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1.16 In quali casi e' necessario effettuare specifica informazione / formazione?

In base agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, ai relativi Accordi Stato Regione sulla formazione, tutti i lavoratori devono essere formati in merito ai rischi della propria professione con un corso della durata di 4, 8, 12 ore a seconda della fascia di rischio cui appartiene l’azienda, in relazione al codice Ateco .

L’obbligo di informazione e formazione per gli agenti fisici viene regolamentato con articoli dedicati nel caso di:

  • rischio rumore, limitatamente agli effetti sull’apparato uditivo, per il quale l’obbligo della informazione/formazione dei lavoratori si attiva al raggiungimento o al superamento dei valori inferiori di azione (art. 195 del D.Lgs. 81/08)

  • rischio CEM, per il quale l’obbligo della informazione e formazione dei lavoratori si attiva al raggiungimento o al superamento dei livelli di esposizione ammessi per la popolazione e, in ogni caso, indipendentemente dal carattere professionale o meno dell’esposizione, in relazione all'utilizzo di attrezzature potenzialmente in grado di produrre effetti su lavoratori particolarmente sensibili (ad es. dotati di dispositivi medici impiantati - art. 210-bis del D.Lgs. 81/08);

  • rischio vibrazioni, per il quale l’informazione e la formazione sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sono obbligatorie al superamento del valore di azione (art. 203 comma 1 lettera f del D.Lgs. 81/08).

  • utilizzo di dispositivi individuali di protezione (DPI): il datore di lavoro qualora il rischio da agente fisico non possa essere evitato, o sufficientemente ridotto, oltre a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, ha l’obbligo di informare e formare il lavoratore in merito alla loro funzione ed al loro corretto utilizzo, e, se necessario, a seconda della categoria cui appartiene il DPI stesso, assicurare anche l’addestramento all’uso (art. 77 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08).

In tutti gli altri casi, per gli altri agenti fisici, l’obbligo di informazione e formazione del personale non è subordinato al superamento di predeterminati livelli di rischio o all’impiego di DPI, quanto invece alla presenza del rischio (art. 184 del D.Lgs. 81/08) e all’impossibilità di poter “giustificare” un mancato approfondimento della valutazione dei rischi; in altre parole, l’obbligo d’informazione/ formazione del personale è subordinato alla presenza di un rischio che deve essere dimensionato per decidere se debbano adottarsi particolari misure di prevenzione e protezione, anche in relazione alla tutela dei soggetti particolarmente sensibili. Qualsiasi lavoratore che rientri in uno dei gruppi «a rischio» riconosciuti sarà così consapevole della necessità di comunicarlo ai dirigenti, per attivare, se necessario, un processo di valutazione “specifica” del rischio e di sorveglianza sanitaria.

Tale informazione è indispensabile anche per rendere consapevoli tutti i lavoratori che, qualora nel corso degli anni intervenga un possibile cambiamento nella situazione individuale che li faccia rientrare nella categoria di “soggetto particolarmente sensibile” per un determinato rischio, devono darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che provvederà all’effettuazione di una valutazione specifica di concerto con il Medico Competente.

 

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