Avendo messo a punto quanto ipotizzato nelle tabelle precedenti (vedi FAQ C.2) per i vari fattori di rischio, la risposta implica la rimozione/il miglioramento dei punteggi svantaggiosi delle suddette Tabelle.
La valutazione del rischio dovrebbe avere una sua declinazione per ogni tipologia di lavoro iperbarico descritta in FAQ A.1.
A cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro dell’impresa operante, dovranno essere redatte, con riferimento alla specifica immersione, procedure di emergenza e un piano per l’assistenza, il recupero ed il trasporto di subacqueo infortunato, da attuarsi nei termini previsti dai vigenti protocolli sanitari, presso un ambiente clinico la cui operatività nel periodo di interesse e i tempi di raggiungimento devono essere verificati prima dell’effettuazione delle immersioni; in alternativa, l’impresa dovrà mantenere sull’unità di appoggio o nelle immediate vicinanze, una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, con la presenza di un medico iperbarico e/o di personale qualificato all’utilizzo ed abilitato all’effettuazione di trattamenti terapeutici sotto indicazione medica; la camera iperbarica, oltre a dover essere conforme alle vigenti previsioni normative in materia, dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all’infortunato.
