NOZIONE ASSICURATIVA DI MALATTIA PROFESSIONALE: malattia causata dal lavoro o ad esso correlata che si differenzia dall’Infortunio sul Lavoro in quanto la causa lesiva agisce con modalità diluita nel tempo e non cronologicamente concentrata. Riguardo al rapporto causale (alla luce delle considerazioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione), e' stato ribadito che tale rapporto deve essere diretto ed efficiente, fatta salva, comunque, la possibilità del concorso di fattori causali extralavorativi, concorso che può rappresentare, in determinate condizioni, un fattore di potenziamento del rischio lavorativo aumentandone l’efficacia lesiva. Ovviamente il concetto di rischio lavorativo e' da intendere non solo come “nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale” ma anche come quello più ampio riconducibile a tutte le condizioni in cui e' prestata l’attività, in altri termini “all’organizzazione del lavoro”.
Le Tabelle delle malattie professionali sono tabelle di legge con finalità assicurativa, che includono liste di malattie per le quali vige la presunzione legale dell’origine lavorativa, ossia la presunzione del nesso di causalità tra la malattia e la lavorazione svolta. Rappresentano uno strumento giuridico elaborato e periodicamente aggiornato sulla base di evidenze scientifiche e dati epidemiologici.
Le Nuove Tabelle delle malattie professionali, una per l’Industria e una per l’Agricoltura (DM 9 aprile 2008), sono strutturate in 3 colonne: nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale (agenti fisici, agenti chimici, etc), nosologicamente definite ed identificate secondo la codifica internazionale delle malattie alla decima revisione (ICD-10), nella seconda colonna, per ciascuna malattia, sono indicate le lavorazioni che espongono all’agente causale, nella terza colonna e' precisato il periodo massimo di indennizzabilità dall’eventuale abbandono della lavorazione a rischio. Affinché operi la presunzione legale di origine della patologia denunciata sono dunque necessari tre requisiti: 1) che la malattia presentata dal lavoratore sia tra quelle indicate nella prima colonna; 2) che vi sia stata adibizione sistematica ed abituale ad una delle lavorazioni elencate nella seconda colonna; 3) che non sia stato superato il periodo massimo di indennizzabilita'.
La presunzione del nesso di causalità è una presunzione “relativa”, ossia che ammette la prova contraria da parte dell’Istituto assicuratore, che potrà concretizzarsi in diverse circostanze: dimostrando che il lavoratore era stato addetto in maniera sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, che il lavoratore sia stato esposto all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a causare la patologa, che la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extra-lavorativa.
Nell’ottica di non limitare la tutela assicurativa esclusivamente alle malattie professionali elencate nelle apposite Tabelle, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, ha introdotto nell’ordinamento italiano il cosiddetto sistema misto, che fa salve le Tabelle con le loro peculiarità, ma nello stesso tempo estende la tutela a tutte le malattie delle quali il lavoratore sia in grado di provare l’origine professionale. Pertanto anche malattie non elencate nelle Tabelle o contratte nell’esercizio o a causa di lavorazioni diverse da quelle ivi previste o manifestatesi dopo il periodo massimo di indennizzabilità, possono essere tutelate dall’INAIL, purché se ne dimostri l’origine professionale: in tal caso l’onere della prova spetta al lavoratore che, oltre a dimostrare di avere la malattia e di essere stato esposto al rischio, deve provare l’esistenza del nesso di causa. Di fatto l’Istituto assicuratore assume un ruolo attivo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso eziologico sia sul versante del rischio che medico legale, nel caso delle malattie non tabellate. Le Nuove Tabelle delle malattie professionali nell’Industria e nell’Agricoltura, approvate con DM 10 ottobre 2023.
Nella voce 76 della tabella per l’industria (Tabella E.1.) compaiono le “MALATTIE CAUSATE DA LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE” ed in particolare le osteoartropatie, mentre la seconda colonna della tabella indica che sono da considerarsi tabellati i lavori subacquei ed in camere iperbariche.
Riguardo al periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell’attività lavorativa e stato fissato un periodo di 10 anni, pertanto se la malattia viene denunciata oltre 10 anni dall’abbandono della lavorazione a rischio, il lavoratore dovrà esibire documentazione sanitaria che attesti che la manifestazione della malattia e avvenuta entro il termine previsto. Se la malattia si e' effettivamente manifestata oltre i termini tabellari sarà trattata come non tabellata.
Tabella E.1. Estratto della Tabella delle malattie professionali nell’Industria approvata con DM 10 ottobre 2023
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MALATTIE (ICD-10) |
LAVORAZIONI |
Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione |
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76) MALATTIE CAUSATE DA LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE |
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a) OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI PALOMBARI) (M90.3) |
Lavori subacquei ed in camere iperbariche |
10 anni |
La tutela assicurativa INAIL nei confronti dei lavoratori affetti da malattia professionale avviene attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche. Al riconoscimento della malattia professionale segue infatti l’accertamento dei postumi e la valutazione del danno biologico, effettuata sulla base delle tabelle delle menomazioni. L’indennizzo in capitale e' previsto per le menomazioni valutate tra il 6% e il 15%, quello in rendita per le menomazioni superiori al 15%. L’indennizzo viene determinato, dopo l’applicazione della tabella delle menomazioni, attraverso la tabella di indennizzo del danno biologico. L’indennizzo in capitale e' indipendente dal reddito, varia in relazione all’età dell’assicurato, cresce con l’aumentare del grado della menomazione ed è uguale per i due generi, secondo il recente adeguamento avvenuto con Determina del Presidente n.2 del 9 gennaio 2019. I nuovi importi riportati nella tabella dell’indennizzo in capitale, espressi in euro, derivano dalla ponderazione delle tabelle precedenti, che erano distinte per genere e prevedevano importi maggiori per le femmine rispetto ai maschi. L’indennizzo in rendita e' costituito da una quota calcolata secondo i criteri dell’indennizzo del danno biologico, maggiorata di una quota ulteriore calcolata proporzionalmente al reddito dell’assicurato.
Un glossario per le FAQ relative alle atmosfere iperbariche è disponibile qui.
