Le misure dell’esposizione ai fini della classificazione dei Laser e della determinazione della DNRO e dei parametri essenziali necessari ai fini della valutazione del rischio è di stretta competenza del costruttore, secondo quanto richiesto dalle pertinenti direttive comunitarie (FAQ E.2.2).
In talune circostanze potrebbe essere richiesto di ricorrere a misure in opera, ad esempio nel caso di apparati non commercializzati ed usati in ambito di ricerca, o nel caso di valutazioni specifiche richieste per soggetti sensibili, deroghe all’uso di DPI, o ancora in caso di contenziosi, etc.
Nella maggior parte dei casi di impiego dei Laser è possibile che si verifichi l’esposizione degli operatori alla radiazione diffusa, e non al fascio diretto: l’esposizione alla radiazione diretta emessa dal Laser è da considerarsi sempre un evento accidentale. Qualora si presenti la necessità di misurare la radiazione diffusa si potranno utilizzare le metodiche descritte alla FAQ B.2.1 (Radiazioni non coerenti).
Si ricorda che quando è richiesta l’esecuzione di misure, queste devono essere eseguite da un Esperto Sicurezza Laser (ESL) come specificato in alla sezione E di questo documento.
Ai fini del confronto con i VLE è indispensabile conoscere la lunghezza d’onda della radiazione emessa. Nel caso dei laser duplicati in frequenza, tipico il caso del Nd:YAG può essere nondimeno importante verificare la presenza di un eventuale emissione alla lunghezza d’onda fondamentale. In generale, i parametri più importanti da misurare sono la potenza di uscita nei laser continui e l’energia degli impulsi nei laser impulsati. Si ricorda che, in quest’ultimo caso, la potenza media è legata alla potenza di picco dalla relazione:

dove f è la frequenza di ripetizione degli impulsi, Pp e Tp sono, rispettivamente, la potenza e la durata dell’impulso.
Ai fini del confronto con il VLE è richiesto che i valori di potenza o energia misurati siano opportunamente rielaborati con la stima del tempo di esposizione dell’operatore. Dai risultati delle misure si ricava il valore della DNRO, che è il parametro principale richiesto ai fini della valutazione del rischio (vedi FAQ B.2.3)
