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C.1 Come si può effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA?

Per effettuare la valutazione del rischio di esposizione alle ROA lo schema di flusso consigliato è il seguente:

  • Censimento delle sorgenti: è necessario preliminarmente censire le sorgenti ROA (non limitandosi a consultare inventari spesso non correttamente aggiornati) ed acquisirne le caratteristiche di emissione a partire dai dati forniti dai fabbricanti (UV/IR/Visibile). Si ricorda che l'art. 202 punto m) del D.Lgs. 81/2008 prescrive che la valutazione del rischio prenda in esame le informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature in conformità alle pertinenti direttive comunitarie. Il censimento pertanto non potrà prescindere da un'attenta analisi dei manuali di istruzioni ed uso delle sorgenti ROA, anche ai fini di mettere in atto quanto di seguito riportato.
  • Individuazione delle sorgenti giustificabili e di quelle che richiedono approfondimento valutativo (cfr. C.4; C.5 ).
  • Individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori esposti per motivi professionali
  • Devono essere acquisite le planimetrie delle aree di lavoro ove sono impiegate sorgenti che possono dare luogo ad esposizioni superiori a VLE per individui non protetti,  riportando la collocazione delle sorgenti e le attività lavorative svolte in prossimità delle stesse. Per potere valutare il rischio  del lavoratore/ gruppi omogenei di lavoratori è necessario analizzare i diversi scenari espositivi in relazione alle distanze degli operatori dalla sorgente, se le mansiono svolte prevedono la fissazione o meno della sorgente,  l’orientamento dei soggetti/gruppi omogenei rispetto alla sorgente, distinguendo tra esposizione diretta e radiazione diffusa/riflessa, e le durate di esposizione, caratterizzando in tal modo i gruppi omogenei.
  • Individuazione dell'esposizione (da dati del  costruttore; banche dati ROA; altre fonti vedi FAQ C.2) E’ da valutare  la tipologia di esposizione a ROA relativa a ciascun gruppo omogeneo (UV/IR/Visibile) e, per ciascuno dei gruppi omogenei identificati, la possibilità di superamento dei pertinenti VLE in assenza di DPI.
    • Confronto con i valori limite: i risultati acquisiti dalle fasi precedenti devono essere confrontati con i valori limite riportati nell’Allegato XXXVII – Parte I del D.Lgs. 81/08. Ciò è tipicamente realizzato in relazione alle durate massime espositive che comportano il superamento dei pertinenti VLE per mansioni/attività omogenee. Tale elemento è indispensabile ai fini di poter effettuare una corretta valutazione dei DPI richiesti per ciascun gruppo omogeneo, istituire un corretto protocollo di sorveglianza sanitaria da parte del M.C. ed attivare le attività di formazione/addestramento richieste per le differenti categorie di lavoratori esposti. (FAQ A.3).
  • Individuazione (verifica) delle aree di superamento dei VLE e delimitazione delle stesse

L'individuazione e delimitazione di tali aree è raccomandato che sia effettuata contestualmente alla valutazione del rischio. Si ricorda che ai sensi dell'art. 217 comma 2  luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile. Nel caso degli apparati Laser tale delimitazione è effettuata a partire  dalla DNRO.

  • Valutazione della possibilità di ridurre il rischio associato all’esposizione a ROA

L'art. 202 punto f) del D.Lgs. 81/2008 prescrive che la valutazione del rischio ROA prenda sempre  in esame, indipendentemente dal fatto che si sia superato o meno il valore limite, l'esistenza di attrezzature di lavoro  alternative progettate per ridurre il rischio di esposizione a ROA.

La finalità di ridurre il rischio derivante dall’esposizione a ROA  nel suo complesso, sia per quanto riguarda gli effetti diretti che per gli effetti indiretti, deve essere parte integrante della valutazione del rischio ROA . Essa dovrebbe essere effettuata- laddove possibile - nelle fasi preliminari della valutazione, contestualmente al censimento delle sorgenti, in maniera da poter individuare un adeguato piano di riduzione del rischio, prescritto al punto g) dell'art. 202.

Ad esempio nel processo di  valutazione del rischio dovrà essere preso in considerazione, per ciascuna  sorgente non giustificabile, se  le stesse funzioni possano essere svolte utilizzando una sorgente giustificabile, o un apparato che a parità di prestazioni presenti un minore rischio. E' questo il caso tipico dell'impiego di laser in classe IV con DNRO dell'ordine dei metri, quando le stesse operazioni potrebbero essere effettuate con laser in classe IV con DNRO di alcuni centimetri o con con apparati in classe 1 (contenenti all’interno il Laser in classe IV completamente schermato) o ancora apparati che utilizzino  lampade classificate nel gruppo di rischio 2 che possono essere sostituite con sorgenti nella fascia di  rischio “esente” senza comprometterne l’efficienza operativa (es. fototerapia, sistemi per illuminazione localizzata a LED etc.).

  • Valutazione della disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare il rischio di esposizione alle radiazioni ottiche

L'art. 202 punto g) del D.Lgs. 81/2008 prescrive che la valutazione del rischio ROA prenda sempre  la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare il rischio, sia in termini di numero di esposti che di livelli di esposizione. E' questo tipicamente il caso dell'adozione di schermature nell'ambito della compartimentazione delle aree, al fine di ridurre il numero di esposti a ROA, o ancora la schermatura con interblocco che prevenga l'esposizione degli operatori a sorgente accesa, l'isolamento delle aree di lavoro ove è presente rischio ROA etc.

Si sottolinea che ai fini della riduzione del rischio ROA bisognerà attentamente prendere in esame le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura /sorgente, laddove queste siano fornite dai costruttori come prescritto dalle pertinenti direttive. (FAQ E.2).

La valutazione dovrà esaminare in dettaglio quanto necessario ai fini della corretta installazione ed impiego sicuro del macchinario/sorgente e individuare le appropriate procedure operative e manutentive mirate alla riduzione del rischio, che sono parte integrante della valutazione del rischio.

La valutazione del rischio si effettua di norma ogni quattro anni, qualora non intervengano modifiche sostanziali ai cicli di lavoro; pertanto è fondamentale che le procedure predisposte a seguito della valutazione dei rischi siano sostenibili e specifiche in relazione alle modalità organizzative e gestionali dell'azienda, in modo da poter rimanere efficaci nel corso dei quattro anni.

E' pertanto indispensabile che nel contesto della valutazione del rischio si valutino attentamente le procedure di acquisto/manutenzione/sostituzione dei macchinari  e sorgenti in atto (o da attuare)  ai fini di prevenire variazioni incontrollate dell'esposizione  nel corso degli anni. (FAQ E.2; E.4).

  • Qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio

L'art. 202 punto c) del D.Lgs. 81/2008 prescrive che la valutazione del rischio ROA prenda in esame gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

La valutazione del rischio per i soggetti sensibili va fatta caso per caso, di concerto con il Medico Competente, individuando per ciascuno di essi quali siano le eventuali misure aggiuntive di tutela da mettere in atto, anche qualora l'esito della valutazione del rischio sia nella fascia "a basso rischio".

La valutazione del rischio si effettua di norma ogni quattro anni, e nel corso dei quattro anni potrebbero insorgere condizioni individuali (es. assunzione di farmaci) che portino il lavoratore a trovarsi in una condizione di suscettibilità individuale. E' pertanto fondamentale che la valutazione del rischio individui e caratterizzi le tipologie di esposizione che potrebbero comportare effetti avversi per tali categorie di lavoratori, in maniera che tutti i lavoratori, a seguito della valutazione del rischio, siano consapevoli di essere esposti ad un rischio che potrebbe richiedere maggiori misure di tutela per i soggetti sensibili ed essere in grado di capire se e in che misura essi si si vengano a trovare  in una condizione di suscettibilità individuale. È da tener presente che in taluni casi la presenza di sostanze fotosensibilizzanti sulla pelle, presenti nell’ambiente o applicate intenzionalmente, o anche ingerite (per es. alcuni farmaci) può dare luogo a vere e proprie scottature anche in presenza di bassi livelli espositivi.

  • Censimento delle sostanze fototossiche e fotoallergizzanti utilizzate nelle attività lavorative che espongono a ROA  o con cui può comunque entrare in contatto il lavoratore.

Il censimento può essere effettuato con riferimento alla tabella a_2 FAQ A.2.

L'art. 202 punto d) del D.Lgs. 81/2008 prescrive che la valutazione del rischio ROA prenda in esame qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti

A seguito della ricognizione delle sostanze dovranno essere individuate le appropriate procedure di lavoro per prevenire effetti fototossici o fotoallergici, di concerto  con il M.C.

  • Efficienza ed efficacia dei DPI-DPC  in uso.

Efficienza: Si basa sull'analisi dell'idoneità  caratteristiche  dei DPI - DPC  in uso , in relazione alle sorgenti in uso ed ai valori di esposizione riscontrati.

Efficacia: Si basa principalmente sull'analisi delle procedure di gestione degli stessi e della corretta attuazione di tali procedure da parte dei lavoratori.

La valutazione è altresì basata sugli esiti dei controlli sanitari periodici forniti dal M.C. per gruppi omogenei di lavoratori e degli incidenti , infortuni, malattie professionali riferibili alle specifiche sorgenti ROA riscontatesi nel corso degli anni

Si ricorda in proposito che l'art. 202 punto h) del D.Lgs. 81/2008  prescrive che la valutazione del rischio prenda in esame per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

Tali informazioni sono importanti ai fini della valutazione dell'efficacia delle misure di tutela messe in atto in azienda e sulla individuazione di possibilità di miglioramento.

  • Valutazione possibili effetti indiretti

L'art. 202 punto e) del D.Lgs. 81/2008  prescrive che la valutazione del rischio prenda in esame qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco.

L’esposizione degli occhi a sorgenti particolarmente luminose può costituire un problema per alcune prassi lavorative. Le normali reazioni di avversione devono fornire un livello di protezione a livelli di esposizione inferiori al valore limite di esposizione. Anche se risultano  rispettati i VLE, il datore di lavoro deve considerare le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali che possono causare distrazione, abbagliamento, accecamento e persistenza di immagine qualora tali esposizioni possano compromettere la sicurezza del lavoratore o di altri. Tali effetti possono manifestarsi per valori molto inferiori ai VLE fissati per la radiazione visibile.

Le radiazioni ottiche derivanti da alcune sorgenti di radiazioni ottiche artificiali potrebbero causare esplosioni o incendi. Questo aspetto è particolarmente importante per i laser di classe 4, ma deve essere considerato anche per altre sorgenti, in particolare negli ambienti dove possono essere presenti agenti infiammabili o esplosivi.

Utili riferimenti per la conduzione della valutazione del rischio da ROA non coerenti sono presenti nell’allegato A delle norme UNI EN 14255-1 e UNI EN 14255-2.

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