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C.4 Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o calcolare l'esposizione?

NO, ai fini della valutazione del rischio ROA non è in genere necessario misurare l'esposizione o effettuare calcoli specifici .

L 'Art. 216 del D.Lgs. 81/08 “Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi” prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.

La finalità principale della valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche è l’individuazione delle appropriate misure di tutela da mettere in atto per prevenire l’insorgenza dei danni diretti ed indiretti che la radiazione ottica può provocare nell'ambiente di lavoro (FAQ A.1, A.2).  Nel caso delle radiazioni ottiche la  valutazione è incentrata sull’individuare le attività e le modalità espositive in cui sia riscontrabile il superamento dei VLE, o valori espositivi di interesse ai fini della prevenzione (FAQ A.1) in maniera da poter predisporre ed attuare idonee misure di protezione per i lavoratori. E’ in genere possibile realizzare tale finalità senza effettuare alcuna misurazione, ricorrendo alle fonti descritte alle FAQ C.2; C.3.

Si specifica al riguardo che la misurazione delle radiazioni ottiche sul posto di lavoro è in genere costosa, complessa e richiede personale altamente specializzato. Il costo della misura è solo in minima parte imputabile al costo intrinseco dello strumento di misura, ma è dovuto soprattutto alla complessità del controllo della correttezza dei dati acquisiti, che richiede la conoscenza a priori delle caratteristiche spettrali della sorgente ai fini della corretta calibrazione, acquisizione ed elaborazione delle misure. Qualora ciò non sia realizzato le misure possono essere affette da incertezze elevate e non quantificabili.  Si ricorda che ai fini della valutazione del rischio è viceversa sempre necessario acquisire i dati forniti dai costruttori ai sensi di specifiche norme di prodotto (FAQ C.2;C.3; E.2; E.5).

 

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