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D.5 Quali misure tecniche e organizzative adottare all'esito della valutazione ?

Scopo delle misure di tutela è quello di eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali non coerenti, sia diretti che indiretti, e garantirne l'applicazione corretta e consapevole da parte di tutti i lavoratori nel corso del tempo.  Il Datore di lavoro (DL) è tenuto ad adottare misure tecniche ed organizzative per eliminare o ridurre al minimo le esposizioni alle ROA ed evitare le esposizioni indebite o inconsapevoli, ossia le esposizioni non legate direttamente all’espletamento della propria mansione,  a carico di lavoratori che svolgano mansioni che non dovrebbero comportare esposizioni alle ROA o che risultino accidentalmente o inconsapevolmente esposti a livelli ROA potenzialmente nocivi.  Inoltre, il DL deve adottare specifiche azioni di tutela nei casi in cui la valutazione evidenzi la possibilità di superamento dei VLE oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria mettano in luce alterazioni apprezzabili dello stato di salute dei lavoratori, correlate all’esposizione alle ROA.

Le prime misure di tutela da adottare sono quelle indicate nei manuali di uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro o delle macchine in reazione alle pertinenti norme comunitarie Una volta verificata l’impossibilità di sostituire la sorgente con una comportante un rischio minore per prevenire o limitare l’esposizione, si possono adottare soluzioni tecniche ed organizzative quali:

  • schermatura della sorgente, quando possibile;
  • compartimentazione dell’area di lavoro in cui si effettuano sistematicamente operazioni di saldatura ad arco (UNI EN ISO 25980);
  • separazione fisica, se necessario e possibile, degli ambienti nei quali sono presenti sorgenti ROA; ; (vedi FAQ D.6)
  • impiego di sistemi di controllo dell’accesso agli ambienti in cui sono utilizzate sorgenti ROA ritenute particolarmente pericolose;
  • zonizzazione, ovvero l’identificazione di “zone ad accesso limitato”, contrassegnate da idonea segnaletica di sicurezza; (vedi FAQ D.6)
  • informazione e formazione adeguate in relazione al rischio,  alle procedure di lavoro e modalità di accesso alle aree compartimentate
  • Tali misure, se necessarie, devono essere documentate all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • Si ricorda che ai sensi dell'art. 217 comma 2 i  luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

 

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