Al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, una volta identificati e valutati i rischi ed adottate tutte le misure concretamente attuabili per la loro eliminazione o riduzione, il Datore di lavoro ha l’obbligo di adottare anche i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti. L’attuale riferimento normativo per i D.P.I. è il D. Lgs. 475/1992 che è stato radicalmente modificato dal D.Lgs. 19/2/2019 n. 17 che ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento UE 2016/425. Quest’ultimo contiene in dettaglio nell’Allegato II - parte 1 e 2 - indicazioni fondamentali per orientare la scelta dei D.P.I. e delle loro caratteristiche specificando chiaramente gli obblighi informativi dei fabbricanti nei confronti degli acquirenti ed utilizzatori.
Si tenga comunque presente che la responsabilità della scelta/adozione del DPI adeguato è un obbligo del datore di lavoro; pertanto anche nel caso in cui il DPI venga fornito dal fabbricante il datore di lavoro deve sincerarsi che le caratteristiche dello stesso siano adeguate alla tipologia della sorgente e alle condizioni di impiego da parte del lavoratore.
Per la protezione di occhi e viso si utilizzano occhiali (con oculare doppio o singolo), maschere (del tipo a scatola o a coppa) e ripari facciali (per saldatura o altro uso).
Le norme tecniche di riferimento per i DPI sono riportate in Tabella D.6.
Tabella D.6.
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NORMA |
ARGOMENTO |
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UNI EN 166: 2004 |
Protezione personale dagli occhi - Specifiche |
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UNI EN 167: 2003 |
Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici |
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UNI EN 168: 2003 |
Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici |
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UNI EN 169: 2003 |
Protezione personale degli occhi – Filtri per saldatura e tecniche connesse – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
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UNI EN 170: 2003 |
Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
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UNI EN 171: 2003 |
Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi – Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
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UNI EN 172: 2003 |
Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale |
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UNI EN 175: 1999 |
Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi |
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UNI EN 379: 2004 (2009 |
Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura |
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UNI 10912: 2000 |
Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione degli occhi e del viso per attività lavorative. |
I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti e cronici delle radiazioni sugli occhi devono poter assorbire la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive. Non devono alterare in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione dei colori, qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano, non introdurre distorsioni della forme e delle dimensioni di ciò che si guarda. Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in normali condizioni di impiego.
Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche appartengono almeno alla categoria II dell’Allegato I del Regolamento UE 2016/425 e pertanto comportano l’obbligo di una formazione specifica all’uso.
I dispositivi di protezione degli occhi e del viso, oltre alla marcatura CE, devono avere obbligatoriamente la marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura, entrambe rappresentate da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che stanno ad indicare le capacità protettive e le caratteristiche delle due parti del dispositivo. La nota informativa che accompagna il DPI contiene le spiegazioni che permettono di interpretare il significato della marcatura e si rivela particolarmente utile poiché la marcatura utilizza diversi codici alfanumerici stabiliti dalle norme tecniche specifiche.
L’oculare presenta un codice alfanumerico prima del marchio di identificazione del fabbricante che, se funzionale alla riduzione dell’esposizione a radiazioni ottiche non coerenti, nella prima posizione presenta un numero di scala che identifica il tipo di protezione da radiazioni luminose. Il numero di scala è una combinazione di numero di codice (che identifica la regione spettrale per la quale i filtri sono destinati) e numero di graduazione (che rappresenta la capacità del filtro di trattenere la radiazione incidente pericolosa), staccati da un trattino. Se compare un solo numero si deve intendere che si tratta di un protettore per saldatura (i relativi filtri non hanno infatti uno specifico numero di codice) e il singolo numero identificherà direttamente la graduazione. Utili indicazioni sono contenute nel DECRETO 2 maggio 2001 “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”.
Per maggiori dettagli si veda l’Allegato 1.1.
Occorre infine ricordare che la protezione complessiva del lavoratore si avvale spesso di DPI che non riguardano solo la protezione di occhi e volto. Ad esempio, nelle lavorazioni che comportano l’esposizione dell’operatore alle radiazioni emesse da archi elettrici, torce al plasma, ecc. (radiazione UV, visibile e infrarossa) la protezione si attua prescrivendo al lavoratore di utilizzare, oltre alle maschere munite di idonei filtri o agli elmetti provvisti di filtri elettronici a cristalli liquidi, i guanti da saldatore e indumenti resistenti al calore (es.: grembiule).
Si ricorda che nell’ambiente dove si lavora con tali protezioni il microclima dovrà essere attentamente valutato.
