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E.3 Come deve essere gestito il rischio derivante da "ROA" nell'ambito della valutazione dei rischi all'interno dei cantieri (POS e PSC) e dei rischi interferenti (DUVRI)?

Nel caso di interferenza spaziale o temporale di lavorazioni tra più datori di lavoro, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento delle diverse attività lavorative.

Si possono verificare due casi:

  1. Per i lavori connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, ex art. 26 del D.lgs. 81/08. il rischio di esposizione a ROA dev’essere gestito attraverso la redazione del DUVRI, se necessario.

  2. Nel caso di interferenza di lavorazioni in un cantiere, Titolo IV del D.lgs. 81/08, il rischio di esposizione a ROA  dev’essere valutato nel PSC, redatto da parte del Coordinatore per la sicurezza, e  nel POS, da parte dell’appaltatore.

In entrambi i casi il DL committente dovrà fornire al DL appaltante tutte le informazioni utili. Indicherà innanzitutto i luoghi di lavoro dove i lavoratori dell’azienda appaltatrice potrebbero essere esposti a valori ROA e preciserà le misure di prevenzione e protezione da adottarsi (limitazione della durata delle esposizioni, attuazione di sfasamenti temporali o spaziali per evitare possibili interferenze, allontanamento dei lavoratori dalle sorgenti di radiazioni ottiche, segregazione delle sorgenti di radiazioni ottiche, impiego di adeguati DPI, …).

Nel caso in cui sia evidenziata la presenza di esposizioni a radiazioni ottiche anche di bassa entità ma interferenti, il Datore di lavoro committente ne darà ugualmente comunicazione all’interno del DUVRI al fine di prevenire qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori inclusi i soggetti appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

Caso 1   Lavori connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di  somministrazione (ex art. 26 - D.lgs. 81/08)

Nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all’art.26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro committente indicherà innanzitutto i luoghi e i tempi di lavoro nei quali i lavoratori potrebbero essere esposti a radiazioni ottiche e preciserà le misure di prevenzione e protezione da adottare (limitazione della durata delle esposizioni, attuazione di sfasamenti temporali o spaziali per evitare possibili interferenze, allontanamento dei lavoratori dalle sorgenti di radiazioni ottiche, segregazione delle sorgenti di radiazioni ottiche, impiego di adeguati DPI, …).

Il tema dei rischi interferenti è particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che, anche in regime di sub-appalto, svolgono mansioni che prevedono la condivisione del sito e lo svolgimento di attività contigue in presenza di almeno una sorgente di radiazioni ottiche. Al fine di una valutazione completa del rischio si raccomanda che il Datore di lavoro committente si rapporti con le singole ditte esecutrici per ottenere informazioni sulle complessive emissioni delle sorgenti di radiazioni ottiche, da trasferire all’interno del DUVRI.

Caso 2   Lavori in cantiere (ex Titolo IV - D.lgs. 81/08)

Nelle attività ricadenti nel Titolo IV “Cantieri”, definite all’Allegato X del D.lgs. 81/08, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP), all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC; art.100, D.Lgs.81/2008), dovrà:

  • prendere in considerazione le sorgenti di radiazioni ottiche che saranno poste in prossimità o all’interno dell’area del cantiere (ad es.: stazioni di saldatura, stazioni di taglio metalli al plasma e controlli non distruttivi a UV) valutandone i valori espositivi per i lavoratori;
  • descrivere, in caso di esposizione dei lavoratori a ROA, le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive da adottare, comprese le modalità per la loro verifica;
  • individuare gli eventuali dispositivi di protezione individuale da utilizzare atti a ridurre al minimo tali rischi.

Nel POS dovranno comunque essere sempre indicate:

  • le misure preventive e protettive e le procedure complementari e di dettaglio adottate, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, per minimizzare e tenere sotto controllo il rischio stesso;
  • l'elenco dei dispositivi di protezione individuale, forniti ai lavoratori occupati in cantiere, per far fronte allo specifico rischio residuo;
  • la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione, fornite ai lavoratori occupati in cantiere per il particolare rischio.

Il Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione (CSE) adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo supplementari misure di prevenzione e protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere.

 

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