Un Laser privo di classificazione non è rispondente ai requisiti prescritti dalla pertinente norma di prodotto, e pertanto il suo impiego non è consentito ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08.
(Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto).
Si ricorda che anche nel caso di imprese familiari o lavoratori autonomi sussiste l’obbligo di utilizzare Laser classificati e conformi ai requisiti prescritti dalla norma CEI EN IEC 60825-1. Ciò in quanto dette aziende devono ottemperare a quanto disposto , dall’art. 21 del D.Lgs. 81/08, e pertanto devono:
Per poter ottemperare a tali requisiti il Laser dovrà essere classificato conformemente a quanto stabilito dalla norma CEI EN IEC 60825-1, e dovranno essere utilizzate le procedure di sicurezza di sicurezza ed i DPI secondo quanto prescritto dalle pertinenti norme di prodotto.
