Per sorveglianza sanitaria (SS) si intende l’insieme degli atti medici di prevenzione atti a verificare la compatibilità tra la salute dei lavoratori e la esposizione ad un agente di rischio e la conseguente idoneità specifica al lavoro, la permanenza nel tempo delle condizioni di salute del lavoratore, la valutazione sulla efficacia delle misure di prevenzione intraprese, il rafforzamento della conformità su misure e comportamenti corretti. La SS consente inoltre di valutare l’opportunità di sottoporsi ad esami periodici anche successivamente alla cessazione delle attività lavorative.
Come per gli altri agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico all’interno del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, l’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti ad US scaturisce dai risultati della valutazione del rischio specifico.
Il Medico Competente, che partecipa attivamente alla valutazione del rischio, dovrà tenere conto nell’effettuazione dell’attività di sorveglianza sanitaria, della presenza del rischio derivante dall’esposizione a US, soprattutto per quei lavoratori che, a seguito di patologie o di condizioni individuali, possano risultare particolarmente sensibili.
La sorveglianza sanitaria deve essere specifica per la prevenzione dei danni agli organi bersaglio, tipicamente l’orecchio per quanto riguarda gli effetti uditivi e andrà attivata quando i livelli di esposizione presenti nel luogo di lavoro sono tali, allo stato attuale delle conoscenze, da indurre effetti.
Qualora emergano potenziali rischi per l’apparato uditivo dovuti ad US, i protocolli sanitari potranno essere gli stessi di quelli adottati nel caso di esposizione a rumore.
Si rileva che ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/08, il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività, ai fini sia della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, da effettuarsi in considerazione sia degli indirizzi scientifici più avanzati, sia della predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Con riferimento all’art. 41 del D.Lgs. 81/08 è in ogni caso prevista la possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria qualora il lavoratore ne faccia richiesta al Medico Competente (ove già presente in azienda), nel momento in cui il Medico Competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta. Ciò presuppone che sia stata impartita un’efficace informazione/formazione aziendale sugli effetti dell’esposizione ad US che ha reso consapevole il lavoratore delle condizioni di rischio residuo e di suscettibilità individuale.
Il Medico Competente deve comunicare tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio ed all’attuazione delle misure per tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori.
Tali informazioni comprendono sia le comunicazioni individuali al singolo lavoratore relative ad eventuali alterazioni apprezzabili del suo stato di salute, sia quelle relative ai risultati anonimi collettivi sullo stato di salute rilevato nel corso dei controlli, questi ultimi comunicati e formalizzati ufficialmente per iscritto in occasione delle riunioni periodiche, ex art. 35 D.Lgs. 81/08.
