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C.5 In quali condizioni l'esposizione ad US puo' essere considerata giustificabile?

Si definisce situazione “giustificabile” (art.181 comma 3 D.Lgs. 81/08) la condizione prevista dalla normativa generale sugli agenti fisici secondo cui il datore di lavoro può concludere il processo di valutazione del rischio anche in una fase preliminare qualora si riscontri l’assenza di rischio, o una sua palese trascurabilità, considerando anche i soggetti particolarmente sensibili.

Per poter definire un’esposizione lavorativa “giustificabile” questa dovrebbe essere tale da non dare luogo nel tempo ad alcuna situazione potenzialmente pericolosa. Pertanto, una condizione giustificabile non necessita dell'attuazione di specifiche misure di controllo e gestione del rischio (es. procedure di manutenzione, acquisto/sostituzione attrezzature, tutela soggetti sensibili etc.).

Quindi una situazione può essere considerata giustificabile nel caso in cui ricorrano le due condizioni:

  1. i livelli di esposizione prodotti siano al di sotto dei livelli di riferimento stabiliti a livello internazionale per la protezione della popolazione;
  2. sia garantito nel tempo il mantenimento della condizione a basso rischio riscontrata. Ad esempio, qualora siano presenti macchinari la cui emissione può variare considerevolmente in caso di sostituzione della sorgente, o per carenze manutentive, o per procedure di impiego non appropriate, la condizione espositiva non può essere considerata “giustificabile”. Dovranno essere comunque previste specifiche misure organizzative tese al controllo della gestione e manutenzione dell’apparecchiatura.

Si può fare riferimento in tal senso ai limiti previsti dall’IRPA (Tabella C1 FAQ C3.1) per la protezione della popolazione intesi come valori massimi istantanei non superabili.

 

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