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D.1 Quando e' necessario attuare misure tecniche e/o organizzative per ridurre i rischi?

Con riferimento all’articolo 181 comma 3 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate tenendo conto anche dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio e di qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti.

In ogni caso, con riferimento all’articolo 182 comma 1 del D.Lgs. 81/08, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte (ad esempio sostituzione di macchine obsolete con macchine di nuova generazione che comportino emissioni più basse o incapsulamento/schermatura dell’apparato) i rischi derivanti dall’esposizione agli US sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Inoltre, se dall’esito della valutazione dei rischi sono stati riscontrati superamenti dei limiti considerati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per i lavoratori, tenendo anche conto dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio.

 

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