In base agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, ai relativi Accordi Stato Regione sulla formazione tutti i lavoratori devono essere sempre informati e formati in merito ai rischi generici presenti in azienda.
Ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro provvederà affinché i lavoratori esposti a rischi specifici derivanti da US e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.
Pertanto, l’informazione e la formazione devono essere attivate ogni qual volta la valutazione del rischio non può essere conclusa con la giustificazione.
L’articolo 184 fornisce anche indicazioni circa i contenuti essenziali dell’attività di informazione e formazione relativa agli agenti fisici che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti.
In particolare, per esposizione a US la formazione e informazione deve riguardare:
