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D.4 Cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi?

La valutazione del rischio da esposizione a US è supportata dalla Relazione Tecnica redatta dal personale qualificato (vedi FAQ D.3 e 1.13 del Capo I), da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

La valutazione del rischio dovuto all’esposizione a US deve tener conto delle sorgenti, della loro ubicazione, delle loro caratteristiche di emissione, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, delle condizioni di esposizione e deve riportare le mansioni o i gruppi omogenei cui il rischio è associato, elementi che dovrebbero essere già contenuti anche nella Relazione Tecnica (Vedi FAQ D.3). Il Documento deve riportare, oltre quanto contenuto nella Relazione Tecnica, le misure di prevenzione e protezione già in essere e indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il mantenimento e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali ed i soggetti in possesso di adeguate competenze/formazione che vi debbono provvedere. Per garantire il mantenimento dei livelli di protezione un ruolo fondamentale lo gioca l’attuazione di un efficace programma di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati.

La valutazione del rischio va effettuata e riprogrammata almeno ogni quattro anni e ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta (ad es. sostituzione dei macchinari, interventi di mitigazione, ecc), ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria o l’aggiornamento della normativa rendano necessaria la sua revisione (Vedi FAQ 1.14).

Nel documento di valutazione del rischio da esposizione a US vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:

  1. data di effettuazione della valutazione dell’esposizione, con o senza misurazioni;
  2. dati identificativi delle figure aziendali che hanno partecipato alla valutazione del rischio (DL, RSPP, MC, RLS, ecc.);
  3. criteri utilizzati per la valutazione del rischio;
  4. eventuale giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata ai sensi dell’Art. 181 comma 3 (FAQ 1.12 capo I);
  5. elenco delle mansioni/gruppi omogenei a rischio;
  6. valutazione del rischio di effetti diretti e indiretti;
  7. valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
  8. programma delle misure organizzative, tecniche e procedurali al fine di eliminare o ridurre il rischio da esposizione a US, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione;
  9. valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali;
  10. zonizzazione, delimitazione e segregazione delle aree, se pertinenti;
  11. nominativi di coloro che sono autorizzati ad accedere alle aree ad accesso regolamentato;
  12. indicazioni sull’eventuale necessità di sorveglianza sanitaria;
  13. data e firma di coloro che hanno partecipato alla valutazione.

 

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