Nota esplicativa procedura per la valutazione del rischio
VIBRAZIONI MANO-BRACCIO

 
 

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INDICE

  1. Scopo e campo di applicazione

  2. Definizioni

  3. Valutazione del rischio

  4. Modalità di valutazione della fascia di esposizione dei singoli lavoratori

1. Scopo e campo di applicazione

 

Questa procedura si applica alle aziende che hanno lavoratori esposti o che possono essere esposti a

vibrazioni mano-braccio; la procedura non si applica in assenza del pericolo.


L’obiettivo di questa procedura standardizzata specifica per il rischio vibrazioni Mano-Braccio è quella di permettere ai Datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori nelle fasce di esposizione previste dal Capo III del Titolo VIII, DLgs.81/2008:

- A(8) minore di  2,5 m/s2
- A(8) compreso tra  2,5 m/s2 e 5 m/s2

Tale classificazione è necessaria per attuare gli adempimenti previsti in termini di:

- obbligatorietà o meno a redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni
- obbligatorietà o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori
- obbligatorietà o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente.

Si ricorda che il D.Lgs 81/2008 Titolo VIII (Capo I, art.182, comma 2 e Capo III, art.203, comma 2) richiede il non superamento dei valori limite di esposizione, per mano braccio: A(8) = 5 m/s2 . Inoltre è vietato il superamento del valore awrms di 20 m/s2. In questi casi è prescritto che il datore di lavoro adotti "misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione". 
In particolare nei casi in cui si rilevi il superamento del valore limite per tempi brevi - awrms >20 m/s2-  la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla normativa. Qualora in sede di valutazione si sia riscontrato il superamento dei valori limite si consiglia di consultare sempre la Banca Dati al fine di individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa. Nel caso non si trovino macchinari in banca dati sarà necessario – da parte di chi valuta il rischio - effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare le tipologie di macchinari idonee alla riduzione del rischio, e proporre l’acquisizione degli stessi in sede di rapporto di valutazione dei rischi. A tal riguardo è importante tenere presente che i dati dichiarati dai costruttori ai sensi della Direttiva Macchine consentono di individuare, per ciascuna tipologia di macchinario, i modelli a basso livello di vibrazioni.

La  vigente normativa prescrive che, qualora siano superati i livelli di azione (mano braccio:  A(8) = 2,5 m/s2) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:

  1. altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

  2. scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

  3. fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

  4. adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;

  5. la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;

  6. adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche;

  7. la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;

  8. orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;

  9. la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità.

 

Questa procedura standardizzata si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 lavoratori con l’eccezione di: 
  1. nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;

  2. nelle centrali termoelettriche;

  3. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

  4. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

Per le aziende da 11 a 50 lavoratori, l’applicazione facoltativa di questa procedura non è comunque prevista, oltre che nei casi sopra richiamati, anche per le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto. 

 

 

 

 

2. Definizioni

ahw  valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza, espresso in m/s2


Formula 1

Tale quantità va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione. A tal fine lo standard UNI EN ISO 5349 definisce il sistema di assi cartesiani riportato in Figura 1. 

 
Figura 1 - definizione degli assi di misura (ISO 5349)

La curva di ponderazione in frequenza Wh  definita dallo standard è la stessa per ciascuno dei tre assi di misura dell’accelerazione ed è riportata in Figura 2, insieme al filtro di ponderazione “lineare” Wlin, definito dallo stesso standard. Da tali grafici appare che, in accordo con tale standard, l’intervallo di frequenze di interesse igienistico si estende da 8 Hz a 1000 Hz.

 

Valore totale della vibrazione, ahv

Formula 2

 

E’ dato dalla somma dei quadrati dei valori componenti sui tre assi. E’ il valore da usare nel calcolo dell’esposizione giornaliera A8.

A(8) (m/s2) Accelerazione ponderata in frequenza riferita ad  8 ore di lavoro.

Si calcola mediante la seguente formula:

Formula 3 

dove:

Te : Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)

 

 

3. Valutazione del rischio

Il Datore di lavoro verifica della possibilità di interrompere il processo per determinare il livello di esposizione a vibrazioni mano-braccio mediante “giustificazione del rischio” sulla base dell’osservazione delle modalità di lavoro e quindi attingendo da dati di letteratura o dalla banca dati vibrazioni o dai dati dei fabbricanti. 

Ai fini della presente procedura si considera “giustificabile” una situazione per la quale esista evidenza di valori di esposizione inferiori a 1 – 1,5 m/s2 e per la quale esista comunque una evidenza

 

4. Modalità di valutazione della fascia di esposizione dei singoli lavoratori

La determinazione della fascia di esposizione del singolo lavoratore avviene sulla base di una sequenza che prevede:
 

  1. verifica della possibilità di interrompere il processo di determinazione del livello di esposizione a vibrazioni mano-braccio mediante “giustificazione del rischio” sulla base dell’osservazione delle modalità di lavoro e/o attingendo dalla banca dati vibrazioni, da dati di letteratura, dai dati dei fabbricanti o da misurazioni strumentali. Ai fini della presente procedura si considera “giustificabile” una situazione per la quale non esista evidenza di rischio o valori di esposizione inferiori a 1 m/s2.

  2. l’elenco dei macchinari utilizzati , individuati per tipologia, marca e modello, che trasmettono, a giudizio del valutatore, le maggiori vibrazioni al sistema mano braccio;

  3. l’identificazione della giornata lavorativa ricorrente a massimo rischio definita, per gli scopi di questa procedura, come la giornata peggiore dal punto di vista dell’esposizione a vibrazioni intervenuta nell’anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi. Si possono escludere quelle condizioni espositive giornaliere eccezionali che complessivamente non superano 2 giorni/anno

  4. Identificare, nella tabella di cui al punto b), le attrezzature di lavoro, al massimo 5, che espongono ai livelli più elevati di vibrazioni nella giornata ricorrente a massimo rischio ed i relativi tempi di esposizione assegnare i livelli di esposizione utilizzando, nell’ordine:

    1. la banca-dati vibrazioni del Portale Agenti Fisici (ex art. 202, DLgs.81/2008) qualora i dati siano disponibili nelle effettive condizioni d’uso;

    2. i dati forniti dai fabbricanti ai sensi della Direttiva Macchine utilizzando, se disponibili, i fattori correttivi riferiti alle effettive condizioni d’uso;

    3. le misurazioni effettuate in azienda.

  5. La determinazione della fascia di rischio inserendo i dati individuati come da punto precedente nella maschera di calcolo disponibile nell’apposita pagina del Portale Agenti Fisici che contiene un metodo guidato di corretto utilizzo dei dati e delle incertezze.

 

 

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