/PAF > Rumore

Proposta di metodo di calcolo dell'esposizione a Rumore  in applicazione
dell'art.6, comma 8, lettera f, del DLgs.81/2008
funzionale alla valutazione del rischio rumore

bozza procedura standardizzata

 
 
Sezione in fase di revisione ed aggiornamento
 
 

INDICE
 

1. Scopo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Modalità di valutazione del LEX dei singoli lavoratori

3a – Valutazione della possibilità di giustificare
3b - Identificazione della settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR)
3c - Identificazione degli LAeq e dei relativi tempi di esposizione della SRMR
3d – Correzioni sui livelli delle sorgenti di rumore considerate nella SRMR
3e –Calcolo del livello di esposizione (LEX) nella SRMR

Allegati

Allegato n° 1 -            Elenco di lavorazioni con elevati livelli di picco

Allegato n° 2 -            Elenchi di attività e mansioni con LEX normalmente minori di 80 dB(A)

Allegato n° 3 -            Calcolo del livello di esposizione settimanale ricorrente a massimo rischio


 

 

 

1. Scopo e campo di applicazione

Premesso che il calcolo dell'esposizione a rumore non esaurisce tutti gli obiettivi della valutazione del rischio rumore, l’obiettivo di questa proposta di procedura standardizzata specifica per il rischio rumore è quello di permettere ai datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori nelle 3 fasce di esposizione previste dal Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008:

  • fino a 80 dB(A) di LEX
  • da 80 a 85 dB(A) di LEX
  • oltre 85 dB(A) di LEX

per gli adempimenti amministrativi conseguenti in termini di:

  • obbligo o meno di redigere il piano delle misure ex art.192, comma 2 e di attuare la segnalazione, delimitazione, limitazione d’accesso delle aree rumorose ex art. 192, comma 3;
  • obbligo o meno di fornire e di richiedere l’uso dei DPI uditivi ex art. 193;
  • obbligo o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori ex art. 195;
  • obbligo o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria ex art. 196 a cura del medico competente.

Questa proposta di procedura standardizzata si applica alle aziende qualunque siano i livelli di rischio (non rendendo quindi più necessarie, in particolare, le misurazioni acustiche previste al superamento dei valori inferiori di azione ex art.190, comma 2), fermo restando che la misurazione resta il metodo di riferimento.

Questa proposta di procedura standardizzata non si applica alla valutazione dei livelli di picco; la classificazione dei lavoratori nelle fasce di rischio sulla base dei livelli di esposizione di picco può essere correttamente effettuata tramite misurazioni. In Allegato 1 è riportata una lista non esaustiva di lavorazioni con elevati livelli di picco.

Questa proposta di procedura standardizzata si può applicare in tutti i settori produttivi per le aziende fino a 10 occupati.

Per le aziende da 11 a 50 occupati, l’applicazione facoltativa di questa proposta di procedura non è comunque prevista per le aziende richiamate dal comma 7 dell’art.29, DLgs.81/2008, vale a dire:

  • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

Per le aziende con più di 50 occupati non è consentito il ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione del rischio.

 

 

2. Definizioni

 

LEX = Livello di esposizione personale a rumore, come definito dall’art. 188 del DLgs.81/2008. Ai fini di questa proposta di procedura standardizzata ci si riferisce solo al LEX,W (settimanale).

Settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR) = settimana che identifica la condizione espositiva che tutela il lavoratore almeno nel 95% delle condizioni espositive. In termini applicativi è la condizione espositiva che può essere identificata nella terza settimana peggiore dal punto di vista dell’esposizione al rumore intervenuta nell’anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi.

LAeq,i = Livello equivalente ponderato A riferito all’esposizione di un lavoratore che opera con una attrezzatura di lavoro o adempie ad un compito lavorativo per un determinato tempo Ti

GAO (Gruppo acusticamente omogeneo) = gruppi di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro e che verosimilmente sono sottoposti a simili esposizioni sonore nell’arco della giornata lavorativa. Un GAO deve essere chiaramente identificato indicando i nominativi dei lavoratori che lo compongono.

 

 

3. Modalità di valutazione del LEX dei singoli lavoratori

 

La valutazione e l’identificazione del LEX del singolo lavoratore avviene sulla base di una sequenza che prevede:

  1. La valutazione della possibilità di giustificare il mancato approfondimento della valutazione del rischio rumore (art. 181, comma 3) per il lavoratore o per il Gruppo Acusticamente Omogeneo[1].
  2. In caso di impossibilità a giustificare, l’identificazione della settimana ricorrente a massimo rischio per il lavoratore o per il Gruppo Acusticamente Omogeneo.
  3. L’identificazione delle condizioni espositive mediante:
  • la determinazione dei tempi di esposizione riferiti alla settimana ricorrente a massimo rischio
  • la determinazione dei livelli presenti sul Portale Agenti Fisici–banche dati Rumore validate dalla Commissione Consultiva ex art.6 DLgs.81/2008[2].
  1. Una indagine sulle condizioni di lavoro e sulle sorgenti acustiche considerate nella settimana ricorrente a massimo rischio per l’identificazione di appropriati fattori correttivi ai livelli precedentemente stimati.
  2. L’applicazione di un algoritmo per il calcolo del LEX ai fine dell’assegnazione del lavoratore o del gruppo acusticamente omogeneo (GAO) ad un specifica fascia di rischio.

 

3a – Valutazione della possibilità di “giustificare”

Verificare se il tipo di produzione/servizio della propria azienda consente di escludere con certezza la possibilità di avere lavoratori esposti a LEX di oltre 80 dB(A), Lpicco di oltre 135 dB(C) e condizioni a contorno che determinano un rischio uditivo incrementato, confrontandosi con le indicazioni dell’Allegato 2.

 

1 - Il tipo di produzione/servizio della sua azienda le consente di collocarsi tra le tipologie di aziende che certamente non superano gli 80 dB(A) e hanno rischi acustici irrilevanti ?

Se la risposta è Si, “giustificare” (non è necessaria la determinazione del LEX degli addetti)

 

3b - Identificazione della settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR)

Se non è possibile giustificare ai sensi del punto precedente occorre identificare la terza settimana peggiore dal punto di vista dell’esposizione al rumore intervenuta nell’anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi[3],

La SRMR è la settimana da analizzare per identificare i compiti effettuati (con i relativi LAeq) e la relativa durata al fine di definire il LEX di ogni singolo lavoratore.
 

3c - Identificazione dei livelli sonori LAeq e dei relativi tempi di esposizione della settimana ricorrente a massimo rischio

 

5- Nella SRMR quali sono in ordine di rumorosità decrescente le 5 condizioni espositive (sorgenti/lavorazioni) che più espongono a rumore ? Per le 5 condizioni identificate, definire i relativi tempi di esposizione e inserire i dati nello schema sottostante:

LAeq,1* = ____,_ (dB(A))  e T1 = ___ (min)

LAeq,2* = ____,_ (dB(A))  e T2 = ___ (min)

LAeq,3* = ____,_ (dB(A))  e T3 = ___ (min)

LAeq,4* = ____,_ (dB(A))  e T4 = ___ (min)

LAeq,5* = ____,_ (dB(A))  e T5 = ___ (min)

 

* : I valori di LAeq sono desumibili dai dati presenti sul Portale Agenti Fisici–banche dati Rumore validate dalla Commissione Consultiva ex art.6[4]. Ai lavoratori esposti a rumori provenienti da sorgenti prossimali va attribuito il rumore emesso da quella sorgente. In tutti i casi in cui non è possibile identificare con chiarezza la situazione espositiva (es. operatore mobile in contesti con molte sorgenti –carrellisti/addetti a controlli impiantistici nei molini/ mangimifici/ ceramiche) o qualora il valore assegnato dalle banche dati non sia ritenuto consono, occorrerà ricorrere a misurazioni.

 

 

3d – Correzioni sui livelli sonori LAeq considerati nella settimana ricorrente a massimo rischio

Per ciascuno dei non più di 5 LAeq così sinora definiti occorre ora apportare le seguenti correzioni:

 

LAeq CORRETTO = LAeq + C +D + E +F

 

 

Correzione per bonifiche acustiche*

C (dBA)

Bonifiche molto efficienti

(es.: separazioni acustiche, silenziatori, cappottature, cabine operatore) che intervengono su tutte le sorgenti che influiscono apprezzabilmente sul LAeq

-8

Bonifiche efficienti (es.: coibentazione di condotti, cappottature parziali, schermi) che intervengono su tutte le sorgenti che influiscono apprezzabilmente sul LAeq

-4

Altre bonifiche (es.: sistemi antivibranti, trattamenti ambientali) o bonifiche che intervengono solo su talune delle sorgenti che influiscono apprezzabilmente sul LAeq

-2

Nessuna bonifica

0

 

*: considerando le bonifiche successive all’acquisto delle attrezzature di lavoro o i trattamenti ambientali; non i DPI uditivi, secondo le 10 categorie indicate dalla UNI/TR 11347:2010.

 

Correzione per riverbero

D (dBA)

Nessun riverbero (ambiente aperto)

-1

Ambiente chiuso poco riverberante

1

Gallerie o spazi molto ristretti (stive, cisterne). Ambienti molto riverberanti

3

 

 

Correzione per affollamento

E (dBA)

Presenza contemporanea di più lavoratori/sorgenti di rumore nelle immediate vicinanze

2

Lavoratore o sorgente singoli o comunque molto distanti tra loro

0

 

 

Correzione per manutenzione

F (dBA)

Macchine/attrezzature nuove

-1

Macchine/attrezzature con buona manutenzione

0

Macchine/attrezzature senza manutenzione

1

 

 

3e –Calcolo del livello di esposizione (LEX) nella settimana ricorrente a massimo rischio

Fare riferimento alla formula dell’Allegato 3 e al software fornito con questa proposta di procedura.

Il risultato dell’applicazione della proposta di procedura standardizzata nelle modalità sopra descritte include il calcolo dell’incertezza. Pertanto il risultato del calcolo consente di collocare immediatamente il lavoratore o il GAO in una delle 3 fasce di rischio indicate al punto 1.

 


Allegato n° 1
ELENCO DI LAVORAZIONI CON ELEVATI LIVELLI DI PICCO

Uso di esplosivi (artificieri nelle cave o gallerie, per scopi militari …)

Fucili o armi da fuoco (guardie ecologiche, operatori dei poligoni di tiro, polizia, militari …)

Pistole sparachiodi (su legno, metallo, pietra, cemento …)

Martellatura di strutture metalliche (lamiere, acciaio, alluminio …)

Punzonatrici, magli (metalmeccanica …)

Presse a vibro-scossa (fonderie …)

 

 

Allegato n° 2
ELENCO DI ATTIVITÀ E MANSIONI CON LEX NORMALMENTE MINORI DI 80 dB(A) [5]

L’appartenenza di un’attività o di una mansione esercitata nell’ambito di una specifica azienda ad una delle categorie elencate nella colonna di sinistra della Tabella a seguito, non è di per sé una garanzia assoluta di non superamento degli 80 dB(A) di LEX; quanto detto vale ovviamente in maniera simmetrica per le attività e mansioni della colonna destra.

Per ridurre le probabilità dei possibili errori nell’applicazione del protocollo a seguito esposto si consiglia alle aziende di:

  • verificare la propria collocazione avendo a mente le attività e le mansioni esercitate dall’addetto maggiormente esposto nella settimana più rumorosa dell’ultimo anno;
  • definire quanto tempo sono utilizzate le attrezzature di lavoro più rumorose della propria azienda considerando che bastano anche pochi minuti di uso di macchine o utensili rumorosi per superare gli 80 dB(A) di LEX.

 

Per avere LEX > 80 dB(A) bastano:

Livello di rumore tipico di:

30 minuti a 92 dB(A)

saldatori, uso di mazze con scalpelli per lavori edili, trattori non cabinati ...

15 minuti a 95 dB(A)

avvitadadi, smerigliatrici di testa, seghe circolari per taglio alluminio...

8 minuti a 98 dB(A)

smerigliatrici angolari a disco, martelli demolitori, taglio jolly ceramici...

 

 

Il datore di lavoro che, in ragione delle peculiarità della propria azienda, ritenesse di non riconoscersi nell’assegnazione effettuata, può sempre verificare le proprie convinzioni affidando ad una persona competente il mandato di testare strumentalmente solamente una o alcune situazioni-limite, riservandosi solo successivamente di commissionare l’eventuale intera valutazione con misurazioni prevista dal D.Lgs.81/08.  

 

Tabella di classificazione di attività e mansioni

ai fini dell’obbligo di misurazione strumentale

 

Attività che generalmente non superano gli 80 dB(A) e per le quali generalmente non ricorre l’obbligo della misurazione strumentale

Attività per le quali le conoscenze attualmente disponibili non consentono un inquadramento predefinito

Attività che generalmente superano gli 80dB(A) e per le quali generalmente ricorre l’obbligo della misurazione strumentale

 

ABBIGLIAMENTO

  • Confezione in tessuto
  • Confezione di maglieria
  • Modelliste, figuriniste
  • Produzione calzature (escluso montaggio e suolatura)
  • Riparazione calzature
  • Riparazione capi in pelle
  • Sarti
  • Ricamo a mano
  • Stampa su tessuto per applicazione a caldo
  • Stirerie
  • Taglio, ripasso, imbusto
  • Asolatura, applicazione bottoni
  • Produzione tessuti a mano, decorazioni su tessuti senza macchine
  • Cardatura
  • Confezioni borse, cinture in pelle
  • Lavorazione e produzione pellicce
  • Stampa serigrafica
 
  • Concerie, tintorie pellame
  • Finissaggio
  • Roccatura
  • Tessitura (rettilinee, circolari, cotton)
  • Lavorazione e produzione pelli
  • Produzione di bottoni
  • Produzione occhiali, ombrelli, penne
  • Ricamifici
  • Tintorie

 

 

 

AGRICOLTURA  E AGROALIMENTARE

  • Disossatura manuale
  • Produzione artigianale di pasta
  • Gelaterie
  • Fornai
  • Pasticcerie
  • Rosticcerie, friggitorie e produzione pizze al taglio
  • Stagionatura prosciutti
  • Allevamenti non di suini
  • Lavorazione e confezione spezie
  • Produzione caffè, estratti, lievito
  • Produzione grassi
  • Produzione industriale pasta
  • Lavorazione budella
  • Produzione industriale di pane, piadine, biscotti
  • Caseifici
  • Esercizio macchine agricole
  • Allevamenti suini
  • Disossatura con macchine
  • Imbottigliamento in vetro (acqua, vini, liquori ...)
  • Lavorazione e conservazione prodotti
  • alimentari in genere (pomodori, ortaggi...)
  • Macellazione
  • Mulini
  • Preparazione di pasti ad uso industriale
  • Produzione aceto, alcool, vino
  • Produzione di insaccati e lavorazione carni
  • Produzione mangimi

 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI  ARTISTICHE

  • Liutai, costruzione artigianale di strumenti a corda
  • Restauro strumenti musicali
  • Intagliatori di legno a mano
  • Lavorazione artistica di cuoio e pelle
  • Orologiai
  • Riparazione oreficeria, bigiotteria
  • Restauri d’arte (dipinti, cornici, mobili, stucchi)
  • Lavorazione pietre preziose
  • Produzione oreficeria
  • Lavorazione ardesia e marmo

 

AUTOTRASPORTI

  • Autorimesse
  • Autoscuole
  • Espurgo pozzi
  • Facchini e stivatori
  • Noleggio
  • Trasporti su strada

 

 

 

CERAMICA E VETRO

  • Decorazioni su ceramica
  • Allestimento campionari di piastrelle

 

  • Installazione del vetro
  • Produzione e lavorazione artistica del vetro
  • Produzione manufatti ceramici
  • Taglio piastrelle
  • Taglio del vetro

 

CHIMICA

  • Biomedicale: solo assemblaggio
  • Biomedicale: produzione e trattamento prodotti biomedicali
  • Lavorazione gomma e materie plastiche
  • Lavorazione vetroresina
  • Produzione e confeziona-mento di prodotti chimici

 

COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

  • Alberghi
  • Bar
  • Benzinai
  • Lavaggio auto
  • Commercio al minuto
  • Commercio all'ingrosso
  • Mense, ristoranti, pizzerie
  • Ambulanti
  • Edicole
  • Disco-pub
  • Negozi di musica
  • Negozi con impianti di diffusione sonora
  • Cucine per la preparazione industriale dei pasti
  • Discoteche
  • Musicisti, Orchestrali

 

EDILIZIA

  • Imbianchini
  • Gruisti
  • Intonacatori
  • Carpentieri edili
  • Costruttori edili, muratori
  • Costruzione prefabbricati
  • Lavorazione terracotta (fornaci)
  • Lavori stradali
  • Levigatori
  • Marmisti
  • Lavorazione lapidei
  • Pavimentatori, piastrellisti
  • Perforazioni suolo, pozzi

 

GRAFICA E FOTOGRAFI

  • Copisterie
  • Decorazioni murali e su tela
  • Legatoria a mano
  • Fotocomposizione
  • Neonisti
  • Registrazioni video e fonografiche
  • Studi grafici e pubblicitari
  • Eliografia
  • Fotografi
  • Fotolaboratori
  • Cartellonisti
  • Costruzione plastici
  • Serigrafia

 

  • Cartotecnica
  • Legatoria editoriale
  • Stampa offset
  • Tipografia, litografia
  • Lavorazione clichè in zinco

 

LEGNO

  • Montaggio cornici
  • Tappezzieri
  • Montaggio scale, infissi, pareti e pavimenti

 

  • Abbattimento piante
  • Lavorazioni di falegnameria
  • Segherie, produzione imballaggi
  • Verniciatori

 

METALMECCANICA

  • Antennisti
  • Elettrauto
  • Carburatoristi
  • Assemblaggio componenti elettronici
  • Installatori e riparatori impianti idraulici, termosanitari, elettrici, gas
  • Installatori antinfurto e antincendio
  • Ascensoristi
  • Radiatoristi
  • Riparazione e assemblaggio biciclette
  • Riparazione impianti frigoriferi
  • Riparazione radio, tv, elettrodomestici
  • Trattamenti superficiali
  • Meccanici riparatori di auto e moto
  • Centri controllo numerico

 

  • Carpenterie
  • Carrozzerie
  • Affilatura utensili
  • Elettromeccanica
  • Fonderie
  • Lattonieri
  • Meccanica di produzione
  • Verniciatori
  • Gommisti
  • Sabbiatura
  • Saldatura (escluso “stagno”)
  • Lavorazione alluminio
  • Montaggio e assemblaggio

 

SERVIZI

  • Acconciatori
  • Estetiste, manicure
  • Decorazione con fiori
  • Derattizzazione
  • Gestione imprese turistiche, noleggio di mezzi di trasporto
  • Imprese di pulizia
  • Lavanderie al pubblico, tintura capi
  • Odontotecnici
  • Ottici (riparazione occhiali)
  • Podologi, masso-fisioterapisti, massaggiatori
  • Servizi di informatica
  • Tecnici ortopedici
  • Uffici e servizi amministrativi
  • Vendita e toelettatura animali
  • Disinfestazione
  • Call center e tutte le tipologie di servizi che utilizzano dispositivi sonori situati in prossimità dell’orecchio

 

  • Lavanderie industriali
  • Giardinaggio e manutenzione verde
  • Insegnanti di musica

 

 

In chiusura si ricorda ancora che l’elenco sopra riportato vuole avere un carattere indicativo: resta ferma la responsabilità del datore di lavoro nello stabilire se, nello specifico caso, i livelli di esposizione LEX (dipendenti sia dai livelli di rumore che dai tempi di esposizione) possano ragionevolmente ritenersi inferiori a 80 dB(A).

 

Nota: un metodo empirico per verificare se la rumorosità in una postazione di lavoro è maggiore di 80 dB(A) e quello di rivolgere la parola con un normale tono di voce ad un lavoratore che non abbia deficit uditivi e non soffra di patologie all’orecchio e che stia svolgendo la normale attività lavorativa. La distanza tra i due deve essere di 1 m (più o meno la distanza di un braccio teso), evitando di metterlo in mezzo tra la sorgente di rumore ed il ricevente;

Se il ricevente non capisce le parole è presumibile che il livello di rumore equivalente (LAeq) della postazione/attrezzatura utilizzata sia superiore ad 80 dB(A).

 


Allegato n° 3
CALCOLO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DELLA SETTIMANA RICORRENTE A MASSIMO RISCHIO

La formula generale si applica utilizzando i dati relativi ai livelli equivalenti sonori e ai tempi di esposizione nella settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR) di cui ai punti da 3b a 3e.

con

LEX,w  = livello di esposizione settimanale a rumore [dB(A)]

T0         = tempo di riferimento del LEX,w [2400 minuti o 40 ore]

LAeq,Ti  = livello equivalente di esposizione nel tempo iesimo [dB(A)]

Ti          = durata dell’esposizione al Leq esimo [minuti o ore]

Ad esempio si supponga di essere esposti alle seguenti 5 diverse condizioni espositive nel corso della settimana ricorrente a massimo rischio, con rumorosità e tempi come dalla tabella seguente:

Attrezzatura

Livello equivalente Leq,i

Tempo di esposizione Ti

1

95 dB(A)

30 min

2

90 dB(A)

30 min

3

89 dB(A)

180 min

4

87 dB(A)

90 min

5

85 dB(A)

1000 min

Si ottiene come risultato finale:

LEX,w = 84,2 dB(A)

e quindi la fascia di rischio è quella intermedia, tra il valore inferiore e il valore superiore di azione
 


[1]È possibile ridurre le misurazioni individuando GAO che devono essere chiaramente identificati quanto a composizione.

I gruppi acusticamente omogenei possono essere individuabili, per esempio, in base alla mansione, funzione, area di lavoro o professione. In alternativa, i GAO sono individuabili mediante analisi del lavoro secondo criteri di produzione, di processi o di attività lavorative.

I GAO così identificati debbono essere verificati consultando i lavoratori e il loro supervisore.

[2]Questa proposta di Procedura verrà estesa anche alla determinazione dei LEX a partire dai dati di certificazione dei produttori appena saranno consolidati gli approfondimenti specifici.

[3]Resta fermo il principio che la valutazione va rifatta ogni qual volta si modifichino significativamente le condizioni espositive, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano peggioramenti della funzione uditiva di lavoratori e comunque ogni 4 anni.

[4]I valori desumibili da banche dati vanno utilizzati nei limiti e con le accortezze indicate dagli Autori. In particolare il dato utilizzato deve derivare da condizione espositiva sovrapponibile a quella che si vuole descrivere.

[5] Elenco desunto e aggiornato dalle Linee guida di CNA - LAPAM-Federimpresa - Confcommercio - Confesercenti - CLAAI e dell’Az.USL di Modena

 

 

 

logo regione toscana
Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità
collegamento sito usl 7 siena Servizio Sanitario
della
Toscana